Statuto

Approvato il 20 Settembre 2022

Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede

c.1 L’Associazione “Avis Regionale Marche Organizzazione di Volontariato” OdV è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali– e/o equiparate – Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. L’acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L’Avis Regionale Marche ha sede legale attualmente in Ancona, via Tiraboschi n. 36/F ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Regione Marche. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L’Avis Regionale Marche, che aderisce all’AVIS Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’AVIS Nazionale medesima.

c.4 L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione.

Art. 2 Scopi Sociali

c.1 L’Avis Regionale Marche è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’AVIS Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale

c) Promuovere l’informazione, l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole a livello regionale;

f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;

g) Può promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;

h) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

c.4 La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AVIS sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Art. 3 Attività

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Regionale Marche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, – coordinandosi con l’AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, – svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento, verifica e controllo per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello regionale.

c.2 Per il perseguimento dei propri fini l’AVIS Regionale svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme previste dal Regolamento nazionale. In particolare, svolge le seguenti attività:

  1. a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio regionale;
  2. b)Partecipa all’elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
  3. c) Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
  4. d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
  5. e) Coordina il flusso informativo a livello regionale;
  6. f)Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
  7. g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate e del lavoro;
  8. h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
  9. i) Attività di chiamata dei propri associati Donatori, alle visite mediche e alle donazioni, ove la stessa sia gestita direttamente da AVIS Regionale;
  10. j) Attività di raccolta del sangue e dei suoi emocomponemti; ove la stessa sia gestita direttamente da Avis Regionale
  11. k) Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attivitò di servizio a favore delle associate;

L’Avis Regionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

c.3 L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui ai precedenti comma 1 e 2, entro i limiti indicati dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico

c.4 L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

Art. 4 Soci

c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali – ed equiparate -, le Avis Comunali, di base – ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 12 gennaio 2019 operanti nel territorio amministrativo corrispondente.

c.3 Sono soci persone fisiche dell’AVIS Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

Art. 5 Modalità di partecipazione vita associativa

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.

c.2  La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 500 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale o equiparate.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

Art. 7 Albo regionale dei benemeriti

c.1 L’AVIS Regionale potrà istituire l’Albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Regionale.

c.2 La qualifica di benemerito dell’Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l’ambito di attività associativa.

Art. 8 Organi

c.1 Sono organi di governo dell’Avis Regionale:

  1. l’Assemblea Regionale degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo Regionale;
  3. il Comitato Esecutivo;
  4. il Presidente e il Vicepresidente Vicario.
  5. l’Addetto contabile e di bilancio
  6. l’Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell’Organo di controllo, la nomina dell’Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera e), è facoltativa

c.2 È organo di giurisdizione interna dell’AVIS Regionale il Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 9 L’assemblea regionale degli associati

c.1 L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Regionale ordinaria dell’anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.

c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.

c.4 L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall’Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente Organo di controllo.

c.6 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

c.7 In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. In deroga all’art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell’assemblea.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti dell’Organo di controllo/l’Addetto contabile e di bilancio, e i Consiglieri Nazionali della stessa AVIS Regionale se non delegati. 

c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all’AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.13 Può essere previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 10 Competenze dell’assemblea regionale degli associati

c.1 Spetta all’Assemblea Regionale degli associati:

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione dell’Addetto contabile e di bilancio/dell’Organo di controllo, la ratifica del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo Regionale;
  2. l’approvazione di impegni economici pluriennali;
  3. l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.
  4. la nomina e la revoca dell’Addetto contabile e di bilancio/dell’Organo di controllo;
  5. lla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo;
  6. l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
  7. la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale;
  8. la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
  9. la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
  10. ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all’Assemblea straordinaria:

  1. l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
  2. lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  3. la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo Regionale

c.1 Il Consiglio Direttivo di Avis Regionale è composto da un minimo di 5 membri ed è formato dai Presidenti Provinciali e dai membri eletti dall’Assemblea Regionale degli Associati , nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative purché in numero dispari e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio.

c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

c.3 Il Comitato Esecutivo che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto è formato dai componenti dell’ufficio di Presidenza, dai Presidenti Provinciali in carica e dai Consiglieri con specifici incarichi dominati dal Consiglio Direttivo Regionale su proposta del Presidente.

c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31/12 ed il 31/03, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l’Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o equiparate – o di un’Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell’Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l’intero Consiglio Regionale.

c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Regionale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà altresì nominare il Direttore Sanitario dell’Avis Regionale e il Comitato Medico Regionale.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

Art. 12 Compiti del Comitato Esecutivo

c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

  1. a)la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
  2. b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
  3. c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
  4. d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;
  5. e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
  6. f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
  7. g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale.

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Regionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

Art. 13 Il presidente

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede l’AVIS Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

  1. a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
  3. c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

Art. 14 Addetto contabile e di bilancio

c.1 L’Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea Regionale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L’Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L’Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L’Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L’Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Collegio Regionale dei Probiviri

c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.

c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all’art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.

c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

Art. 16 L’organo di controllo

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché’ sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.

c.3 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 Patrimonio

c.1Il patrimonio dell’Avis Regionale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, costituito da beni mobili ed immobili,

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  1. il reddito del patrimonio;
  2. b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. i contributi di organismi internazionali;
  4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  6. f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo sociale.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 Risorse

c.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché’ delle attività di cui all’articolo 3, comma 3, del presente Statuto.

Art. 19 Esercizio finanziario

c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Regionale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall’Assemblea Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3 L’Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d’esercizio a norma di quanto stabilito dall’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 20 Libri dell’Associazione

c.1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati o aderenti;
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 21 Cariche

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l’Addetto contabile e di bilancio e dell’Organo di controllo, esterni all’associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.

c.5 Tutti i componenti dell’organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 22 Estinzione o scioglimento

c.1 Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 Rinvio

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 24 Norma transitoria

c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 21 del presente Statuto si considerano quelli espletati sotto il precedente Statuto.

c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.